Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 24 del 10/03/23, il quale recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 in materia di whistleblowing
La direttiva UE 2019/1937 riguarda la protezione degli individui che segnalano eventuali violazioni del diritto dell’Unione Europea (c.d. Disciplina Whistleblowing). L’obiettivo è quello di stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione di queste persone, creando canali di comunicazione sicuri, sia all’interno di un ente (pubblico o privato), sia all’esterno.
Attraverso il D. Lgs. n. 24/2023 è stata ampliata sia la portata oggettiva (ossia i possibili illeciti o violazioni che possono essere oggetto di segnalazione) che quella soggettiva (ossia coloro che hanno il legittimo interesse di segnalare tali violazioni, i c.d. whistleblowers).
In questo modo sarà possibile far emergere eventuali condotte illegittime e assicurare il buon andamento dell’ente pubblico o privato. Inoltre, al fine di incentivare tali segnalazioni, la nuova normativa prevede diverse tutele a favore dei whistleblowers.
Le modalità di segnalazione introdotte dal D. Lgs. n. 24/2023
Come accennato in precedenza, il decreto in essere estende notevolmente il novero di coloro che possono avanzare una segnalazione. Tra questi figurano:
- dipendenti pubblici;
- lavoratori subordinati del settore privato;
- lavoratori autonomi;
- liberi professionisti, collaboratori e consulenti;
- volontari e tirocinanti (retribuiti e non);
Questi soggetti potranno segnalare fenomeni illeciti e azioni fraudolente relativi al proprio contesto lavorativo, sia nel caso il rapporto giuridico con l’ente (pubblico o privato) sia ancora in corso, sia nel caso fosse cessato o non ancora cominciato.
In ogni caso, come previsto dalla riforma, vige l’obbligo di riservatezza in capo al gestore della segnalazione circa l’identità del segnalante e di qualsiasi informazione da cui la stessa possa evincersi. Questi dati non possono infatti essere rivelati, se non a seguito dell’espresso consenso fornito da chi ha effettuato la segnalazione.
Inoltre, per minimizzare i dati trattati, è stato stabilito che “le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse” e che “i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente”.
Commerfin: gestione interna delle segnalazioni
La normativa prevede canali appositamente pensati per la segnalazione di condotte pregiudizievoli.
In via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno, mentre, solo in presenza di determinate condizioni, sarà possibile effettuare una segnalazione esterna e godere delle tutele previste inerenti alla c.d. divulgazione pubblica. I canali interni possono essere gestiti da una persona o un ufficio facente parte dell’ente in questione o da un soggetto esterno. In entrambi i casi è fondamentale che tale soggetto sia autonomo e adeguatamente formato.
Commerfin Scpa ha predisposto una procedura per la gestione delle segnalazioni e ha istituito un canale di segnalazione interna in forma scritta. È possibile comunicare eventuali fenomeni illeciti tramite la piattaforma esterna dedicata, accessibile cliccando al link presente nel footer del nostro sito web www.commerfinscpa.it.
In questo modo, coloro che volessero effettuare una segnalazione, possono farlo attraverso un canale idoneo a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte, del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa.